Oggi 4 giugno 2009, è stata sottoscritta presso l'ARAN , l'ipotesi di contratto nazionale del comparto Autonomie Locali (che conta oltre 500.000 lavoratori)per il biennio economico 2008-2009.
Questi i principali contenuti dell'accordo:
AUMENTO DEL TABELLARE, a regime, decorrente dal 1 gennaio 2009, di 63,20 euro sulla posizione economica C1;
ULTERIORE FINANZIAMENTO fino a un massimo dell'1+0,5% del monte salari 2007 (pari a 29,16 euro medi pro capite medi mensili) per l'anno 2009, che gli enti rendono disponibile per la contrattazione decentrata, a fronte del rispetto delle norme sul patto di stabilità e dei criteri di virtuosità.
In questo senso il confronto con il sindacato a livello locale prevederà gli obiettivi di produttività che si devono raggiungere per la distribuzione delle risorse aggiuntive e le modalità e criteri di distribuzione fra i lavoratori;
1) La CONFERMA della copertura a carico dei bilanci degli Enti dell'incremento stipendiale delle posizioni economiche di sviluppo all'interno delle categorie (quelle successive alla posizione economica iniziale);
2) La CONFERMA della attuali norme contrattuali sulle progressioni orizzontali e quindi degli accordi aziendali in vigore;
3) L'IMPEGNO ad avviare il confronto a livello regionale fra sindacato e Regioni, Anci, Upi e Unioncamere, attraverso le loro articolazioni territoriali, sulla situazione del PRECARIATO, entro 45 giorni dalla stipula del contratto e a valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato, nel rispetto della vigente normativa;
4) Il RECUPERO DELLE RIDUZIONI del SALARIO, per le assenze collegate a: - permessi retribuiti per donatori di midollo osseo (art.5 della L. 6.3.2001 n. 52), assenze per attività di volontariato (art.9 del D.P.R. 8.2.2001 n.194), permessi (L.104/1992), permessi riguardanti lo screening o la prevenzione oncologica (art.21, comma 2), congedi parentali (d.lgs. 151/2001). Esplicitando, in modo chiaro, il principio secondo cui le riduzioni del salario in caso di assenza per malattia previste dalla L. 133/2008, si calcolano solo nel caso di sistemi incentivanti fondati esclusivamente sulla distribuzione degli incentivi in base alla presenza in servizio, diversamente il salario accessorio è integralmente distribuito fra i lavoratori a fronte dei risultati attesi;
4) La CONFERMA di una NORMA TRANSITORIA per il rinvio del confronto al prossimo rinnovo contrattuale su importanti tematiche, quali: l'ordinamento professionale (personale Case di Riposo, Scuole, Polizia Locale, settori specifici dei Comuni e degli altri Enti, alte professionalità ecc.); la nuova struttura retributiva; la regolazione delle problematiche relative all'orario di lavoro, compresa la questione relativa al pagamento delle festività infrasettimanali per i turnisti; il sistema di finanziamento delle Posizioni Organizzative; le materie ed argomenti della sezione specifica dei lavoratori delle Regioni.
Con la firma dell'ipotesi contrattuale è stato aggiunto un ulteriore passo in avanti dopo l'adesione al protocollo d'intesa con il governo e la firma dell'accordo del 30 aprile scorso sui nuovi assetti contrattuali.